Le sanzioni per inadempienza nei confronti delle norme in materia di Anagrafe della popolazione sono previste dall'art.11 della Legge n.1228/1954.
Sanzioni anagrafiche
A chi è rivolto
Alle persone che non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa in materia anagrafica, in particolare a chi non ha comunicato la variazione di residenza a seguito di immigrazione, emigrazione, cambio di abitazione e trasferimento all'estero.
Descrizione
L’obbligo di dichiarare la propria situazione anagrafica
La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l'art.2 della L. n.1228/1954 e l’art.3, c.1, del d.P.R. n.223/1989). Pertanto, ai sensi del Codice civile e della normativa anagrafica, la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).
Ne consegue che:
- le persone hanno l'obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
- l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si è stabilita la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento.
L'obbligo di iscrizione all'A.I.R.E.
L'obbligo di iscrizione anagrafica esiste anche per gli italiani che risiedono all'estero, in tali casi l'iscrizione è nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.): art.6 della L. n.470/1988 "1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. ... - 3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione. - 4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. ...".
Chi deve fare le dichiarazioni anagrafiche
I soggetti chiamati all’obbligo delle dichiarazioni anagrafiche, sono definiti dall’art. 2 della L. n.1228/1954 anagrafica: “È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.” (Oggi non si parla più di "patria potestà" ma di “responsabilità genitoriale” ma il senso è lo stesso), e dall’art. 6 del d.P.R. n.223/1989: “Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche 1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia. 2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.”
mentre l’art. 13 dello stesso Regolamento definisce gli oggetti delle dichiarazioni: “1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
- trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- cambiamento di abitazione;
- cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
Persone escluse dalla sanzione
Sono escluse dalle sanzioni anagrafiche:
- il personale diplomatico dei paesi stranieri;
- le categorie di cui all’art.10-bis del d.P.R. n.223/1989 (militari, detenuti in attesa di giudizio, ricoverati in luoghi di cura).
L’esclusione riguarda solo la mutazione (ovvero il cambio di abitazione nel comune o tra comuni) ma non l’iscrizione (ovvero la residenza per provenienza dall'estero o a seguito di cancellazione per irreperibilità anagrafica o per altri motivi).
Relativamente all’AIRE sono esclusi dalla sanzione:
- gli italiani che si recano all’estero per periodi non superiori a 12 mesi;
- i cittadini che si recano all’estero per lavori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con esse conviventi;
- i militari italiani in servizio presso strutture della NATO.
Ambito di applicazione delle sanzioni
Le sanzioni si applicano a chi contravviene agli obblighi della normativa anagrafica, in particolare a quanto previsto dall’art.13 del d.P.R. n.223/1989 e dall’art.2 della L. n. 470/1988.
D.P.R. n.223/1989, art.13: "1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
- trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- cambiamento di abitazione;
- cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
L. n. 470/1998, art.2: "
L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
- per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;
- per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
- a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
- per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
- per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata. ".
Le disposizioni devono essere applicate alla luce dei principi e disposizioni in materia di procedimento e documentazione amministrativa (L. n .241/1990 e d.P.R. n. 445/2000).
Riassumendo. Le sanzioni trovano applicazione nei casi di omessa dichiarazione, da parte sia dei cittadini italiani che dei cittadini stranieri, nelle seguenti casistiche:
- trasferimento di residenza da altro comune;
- cambio di abitazione nello stesso comune;
- costituzione di nuova famiglia e mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;
- costituzione di nuova convivenza e mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza;
- trasferimento di residenza dall’estero;
- trasferimento della residenza all’estero.
Il procedimento sanzionatorio
Poiché le sanzioni anagrafiche sono determinate da omissioni o ritardi delle dichiarazioni degli interessati, diventa fondamentale stabilire quale sia il termine da cui decorre l’omissione o ritardo.
L. n.1228/1954, art.5: “L’Ufficiale d’anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, l’ufficiale d’anagrafe provvede d’ufficio, notificando all’interessato il provvedimento stesso”.
Le sanzioni pertanto si applicano:
- in caso di omessa o tardiva dichiarazione anagrafica ai sensi della normativa anagrafica e AIRE;
- con le modalità previste dalla L. n.689/1981.
L’ufficiale d’anagrafe che, a seguito di segnalazione da parte di chiunque (soggetto sia pubblico che privato) viene a conoscenza del possibile trasferimento di residenza nel comune di propria competenza di una persona che non ha reso la dichiarazione anagrafica, deve disporre gli accertamenti necessari per verificare la fondatezza della segnalazione, ovvero accertare la violazione anagrafica: d.P.R. n.223/1989, art.15 "Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti 1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.".
L’accertamento preliminare non necessità della comunicazione di avvio del procedimento, che dovrà essere inviato obbligatoriamente una volta che sia stata accertata la fondatezza della segnalazione.
Nella comunicazione di avvio del procedimento (art.7 della L. n.241/1990 e art. 3-bis del d.P.R. n.223/1989), inviata a tutti coloro che sono soggetti all’obbligo di rendere la dichiarazione anagrafica, deve essere indicato:
- l’invito a rendere la dichiarazione anagrafica entro 20 giorni (o entro 90 giorni in caso di espatrio) successivi al ricevimento della comunicazione;
- il richiamo alle sanzioni amministrative, riportando il minimo e il massino;
- la facoltà per il sanzionato di avvalersi del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.16 della L. n.689/1981.
La comunicazione di avvio del procedimento verrà trasmessa mezzo A/R.
Se il cittadino adempierà a quanto richiesto entro 20 giorni (o entro 90 giorni in caso di espatrio) dal ricevimento della comunicazione, non dovrà essere applicata alcuna sanzione.
Nel caso in cui la persona non effettui le dichiarazioni anagrafiche richieste, o lo faccia oltre i termini di legge, l'ufficiale d'anagrafe dovrà disporre il verbale di accertamento e contestazione della violazione per la mancata o tardata dichiarazione, che deve essere inoltrato a tutti i responsabili singoli o in concorso tra di loro, e deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento della violazione.
Il pagamento della sanzione
Il pagamento della sanzione sarà determinato nel seguente modo:
- per le violazioni inerenti all’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero: la sanzione amministrativa pecuniaria è di importo tra 200,00 e 1.000,00 euro per ciascun anno in cui perduri l'omissione, che si riduce a un decimo del minimo (dunque a 20,00 euro) se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza;
- per le violazioni inerenti tutte le altre variazioni anagrafiche: la sanzione amministrativa è pari ad una somma ricompresa tra 100,00 e 500,00 euro, che si riduce a un decimo del minimo (dunque a 10,00 euro) se la comunicazione ai fini dell'ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza;
L’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
La sanzione in misura ridotta, ai sensi della succitata legge, è la seguente:
- euro 333,33 per le violazioni inerenti all’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero;
- euro 166,67 per le violazioni inerenti tutte le altre variazioni anagrafiche;
Come fare
Per comunicazioni inerenti le sanzioni anagrafiche, è necessario rivolgersi all'ufficio Anagrafe del Comune di Madone (BG).
Cosa serve
Per poter inviare comunicazioni o documentazione al soggetto incaricato di emettere l'ordinanza di ingiunzione al pagamento, è necessario aver ricevuto il verbale di accertamento e constatazione della violazione anagrafica da parte dell'ufficiale di anagrafe.
Cosa si ottiene
La possibilità che la sanzione anagrafica non sia emessa o venga in parte rivista o annullata.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
L’interessato ha tempo 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione, per far pervenire al soggetto incaricato dell’adozione dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento, eventuali memorie difensive e documentazione al riguardo.
Costi
Nessun costo.
Casi particolari
Sarà onere del trasgressore inviare idonea richiesta documentata attestante le condizioni economiche da considerarsi come disagiate ai sensi dell’art. 202-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992, ai fini del pagamento della sanzione in modo rateale.
Ulteriori informazioni
Ricorsi
L’autorità a cui è possibile presentare ricorso contro una sanzione anagrafica dipende dall’oggetto del ricorso.
Qualora il ricorso riguardi l’oggetto della sanzione, ovvero sia contestata la violazione della normativa anagrafica, le autorità competenti sono:
- il Prefetto per il ricorso amministrativo, con termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
- il Tribunale civile per il ricorso giurisdizionale, nei termini previsti dalla legge.
Qualora il ricorso riguardasse l’importo della sanzione, o comunque contro la regolarità del provvedimento sanzionatorio, senza contestare la violazione della normativa anagrafica, l’autorità competente è il TAR, con termine entro 60 giorni dalla notifica della sanzione.
Riferimenti Normativi:
- L. 24 dicembre 1954 n. 1228
- d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
- L. n.689/1981
- Circolare del Ministero dell'Interno n.35/2024